Per quanto riguarda il rifinanziamento del Fondo sanitario nazionale si prevede un incremento di 3 miliardi di euro per l’anno 2024, di 4 miliardi per l’anno 2025 e di 4,2 miliardi di euro dall’anno 2026.
Tra le principali misure, c’è poi la rideterminazione del tetto di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti, nella misura dell’8,5 per cento del Fondo sanitario nazionale; e la rideterminazione del tetto della spesa farmaceutica convenzionata al 6,8% del medesimo Fondo. Infine, viene confermato il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali già previsto dalla normativa vigente, pari allo 0,2 per cento.
Per l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (comma 235) sono stati stanziati 50 milioni di euro per l’anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Mentre 2,4 miliardi, sono destinati per il rinnovo contrattuale del personale Ssn.
Le misure di maggior impatto sulla farmacia sono la modalità distribuzione dei medicinali e il sistema di remunerazione delle farmacie (commi 224-231). Si consente alle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale di dispensare farmaci fino ad oggi reperibili solo presso le farmacie ospedaliere. È una misura che ha lo scopo di favorire la distribuzione capillare del farmaco a favore della collettività e di incrementare i livelli di assistenza di prossimità assicurando su tutto il territorio nazionale un’assistenza farmaceutica omogenea. Entro e non oltre il 30 marzo 2024 e, successivamente, con cadenza annuale, la Legge dispone che l’ Agenzia Italiana del Farmaco provveda ad aggiornare il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (Pht), individuando l’elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-Pht alla classe A, nonché l’elenco vincolante dei medicinali del Pht non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico.